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In precedenza avevano diritto a percepire il credito relativo alla Carta del Docente esclusivamente gli insegnanti di ruolo e coloro i quali avessero svolto supplenze con scadenza al 31 agosto.
È solo grazie alla recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) che la Carta del Docente è stata estesa anche ai supplenti con scadenza dell’incarico al 30 giugno.
La sentenza ha effetto retroattivo per gli ultimi 5 anni e il diritto di credito è riconosciuto a qualsiasi categoria di insegnanti e anche a chi sia ormai fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze).
Pubblichiamo un estratto della sentenza.
P.Q.M.
La Corte enuncia i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito
4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale.


















